Anche se in zona rossa, i fedeli possono accedere alle chiese

Saturday 19 December 2020

Con decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020 è stato stabilito che tutto il territorio italiano venga assoggettato alla normativa prevista:
– per le “zone rosse” nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio)
– per le “zone arancioni” negli altri giorni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio).
 
Si offrono pertanto alcune indicazioni circa l’accesso alle chiese e alle celebrazioni nei giorni sopra indicati, precisando che restano invariate per il resto le disposizioni già date per le modalità celebrative il 10 dicembre 2020.
 
 
1. ACCESSO A UNA CHIESA
Nei giorni in zona arancione è possibile accedere liberamente a una chiesa sita all’interno del proprio comune o, se il proprio comune ha un numero di abitanti inferiore a 5000, in un comune diverso (purché non sia il capoluogo di provincia) entro un raggio di 30 km dal proprio comune di residenza.
Anche nei giorni in zona rossa le chiese restano aperte, secondo il consueto orario, e con il rispetto delle normative di sicurezza sanitaria da tempo in vigore. E’ possibile accedere alla chiesa più vicina alla propria abitazione, esibendo a richiesta l’autocertificazione (“per situazione di necessità”).
Si tenga presente quanto precisato da una FAQ del Governo a proposito delle zone rosse: “È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità”. Se non è accessibile una chiesa all’interno del proprio comune, analogamente a quanto previsto per altre attività ritenute necessarie, è possibile accedere a quella aperta più vicina anche se sita nel territorio di altro comune.
 
2. FUNZIONI RELIGIOSE
 
Nei giorni in zona arancione è possibile partecipare liberamente a una funzione religiosa in una chiesa sita all’interno del proprio comune o, se il proprio comune ha un numero di abitanti inferiore a 5000, in un comune diverso (purché non sia il capoluogo di provincia) entro un raggio di 30 km dal proprio comune di residenza.
Nei giorni in zona rossa (quindi in tutti i festivi e prefestivi) è possibile partecipare a una funzione religiosa giustificando lo spostamento dalla propria abitazione per “situazione di necessità”, pronti a esibire se richiesta (o compilare al momento) l’apposita autocertificazione. Come per l’accesso a una chiesa, anche in questo caso si è tenuti a frequentare le funzioni celebrate nella chiesa più vicina alla propria casa, intendendo quella della propria parrocchia di appartenenza. Qualora, soprattutto nel caso di unità pastorali, la funzione religiosa è prevista in una chiesa o parrocchia vicina al di fuori del territorio comunale, è possibile parteciparvi sempre muniti di apposita certificazione.
I sacerdoti, i diaconi, i sacrestani, gli organisti, i volontari ecc. che hanno la necessità di intervenire a una funzione religiosa (anche nel proprio comune se nei giorni di zona rossa; nei comuni non previsti per la zona arancione) possono giustificare lo spostamento per “comprovate esigenze lavorative”.
+ vescovo Carlo
19 dicembre 2020